Mercoledì 16/09/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Agevolazioni fiscali per previdenza e lavoro: Fondi Pensione e APE nel Modello 730/2026
Esaminiamo i crediti d'imposta per reintegro fondi pensione e APE volontaria. Tutte le agevolazioni dichiarative spiegate con precisione.
Le posizioni previdenziali e gli incentivi all'occupazione generano crediti d'imposta con specifiche regole di rendicontazione nel quadro G dei modelli di dichiarazione. Le notizie qui riportate in sintesi sono dettagliate nella guida dell'Agenzia delle Entrate "Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2026".
Reintegro anticipazioni sui Fondi Pensione (Rigo G3)
I lavoratori che hanno richiesto anticipazioni sulle somme maturate presso forme pensionistiche complementari o sottoconti PEPP (ad esempio per spese sanitarie o acquisto prima casa) hanno la facoltà di reintegrare le posizioni individuali in qualsiasi momento.
In caso di reintegro, il credito d’imposta spettante presenta le seguenti caratteristiche:
- spettanza del credito: pari all'imposta applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
- soglia di applicazione: il credito compete esclusivamente sulle somme versate che eccedono il limite ordinario di deducibilità dei contributi previdenziali, pari a 5.164,57 euro annui.
- adempimenti: il contribuente deve rilasciare un'apposita dichiarazione al fondo pensione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.
Consulta la disciplina dettagliata per ottimizzare la gestione della previdenza e accedere alle relative agevolazioni di natura fiscale.
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE (Rigo G15, cod. 2)
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per il rischio di premorienza pagati per l'APE volontaria, la legge riconosce un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% di un ventesimo degli importi complessivamente pattuiti.
Credito APE volontaria:
50% × (1/20 di Interessi + Premi Assicurativi Pattuiti)
L'importo maturato è riportato nel punto 381 della Certificazione Unica (CU 2026) e deve essere esposto nella colonna 2 del rigo G15.
Incremento dell'occupazione (Rigo G15, cod. 6)
In questo rigo possono trovare capienza esclusivamente i residui di crediti maturati per l'incremento dell'occupazione in aree svantaggiate ai sensi della Legge n. 244/2007 (anno d'imposta 2008), non trovando più applicazione nuove maturazioni del beneficio.