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Mercoledì 25/03/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

ETS non commerciali: come funziona la tassazione della raccolta fondi



Nella Circolare n. 1/2026 del 19 febbraio, dedicata alle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e alla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina tributaria delle attività di raccolta fondi svolte dagli ETS di natura non commerciale.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Tali attività possono essere realizzate anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico oppure attraverso la cessione o l’erogazione di beni e servizi di modico valore. In questo ambito, gli enti possono avvalersi sia di risorse proprie sia di soggetti terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 giugno 2022, in attuazione dell’articolo 7 del Codice del Terzo settore.

Sotto il profilo fiscale, l’articolo 79, comma 4, lettera a), del Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017) prevede che "Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione".
Diversamente, qualora l’ETS assuma la qualifica di ente commerciale, le stesse entrate da raccolte fondi saranno assoggettate a tassazione quali redditi d’impresa.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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