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Venerdì 06/11/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento delle riserve derivanti da rivalutazioni in caso di fusioni societarie, escludendo profili elusivi in presenza di valide ragioni economiche e di un disavanzo da annullamento.
Con la Risposta n. 198 del 2 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società (Alfa S.p.A.) che, dopo aver acquisito il controllo totalitario di alcune società operative (tra cui Delta S.P.A.) da parti del tutto indipendenti, ha proceduto alla fusione per incorporazione delle stesse al fine di eliminare una quadruplicazione di strutture e costi gestionali. Nel corso del 2021, una delle società incorporate (Delta) aveva effettuato la rivalutazione di un marchio ex articolo 110 del D.L. n. 104/2020, iscrivendo nel proprio patrimonio netto una riserva in sospensione d'imposta.
Per effetto della fusione, contabilizzata secondo i criteri delle operazioni "under common control", era emerso un disavanzo da annullamento che aveva impedito la materiale ricostituzione della suddetta riserva nel bilancio della società incorporante. L'istante ha quindi interpellato l'Amministrazione finanziaria per verificare la sussistenza di eventuali profili di abuso del diritto in relazione alla cosiddetta "evaporazione" della riserva.