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Mercoledì 21/10/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

IVA al 10% per gli accumulatori fotovoltaici: esclusa l’agevolazione per gli impianti già in funzione



L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo collegati a impianti fotovoltaici esistenti. Esaminati i requisiti per applicare l’aliquota agevolata alle forniture destinate allo stoccaggio dell’energia elettrica.

Il caso: un sistema di accumulo collegato al fotovoltaico



Con la Risposta n. 181 del 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di una società che produce energia elettrica da fonte solare e intende installare presso il proprio sito un sistema di accumulo elettrochimico (Battery Energy Storage System, BESS), destinato a operare in combinazione con un impianto fotovoltaico già autorizzato, allacciato e funzionante.
Il sistema, oggetto di un unico contratto di fornitura e installazione, è progettato per immagazzinare sia l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico sia quella prelevata dalla rete elettrica nazionale.

La società ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% all’intero corrispettivo, richiamando le disposizioni della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. A sostegno della propria posizione, evidenzia l’unitarietà dell’infrastruttura e la sua integrazione funzionale con l’impianto di produzione esistente.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate



L’Amministrazione finanziaria esclude l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alla cessione del sistema di accumulo oggetto dell’interpello, ritenendo applicabile l’aliquota ordinaria.

Il chiarimento si fonda sulla distinzione tra produzione e stoccaggio dell’energia elettrica. La normativa richiamata dall’Agenzia, in particolare i numeri 127-quinquies) e 127-sexies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, prevede l’aliquota ridotta per determinati impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica e per i beni forniti per la loro costruzione, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati.

Come precisato nei precedenti documenti di prassi, per beneficiare dell’agevolazione i beni devono essere finiti e acquistati per essere direttamente impiegati nella realizzazione dell’impianto. Non è sufficiente che risultino utili, connessi o funzionali all’attività del soggetto che lo utilizza. L’agevolazione può inoltre riguardare gli interventi di ampliamento, considerati come una nuova costruzione parziale, ma non le semplici migliorie o modifiche dell’impianto esistente.

Nel caso esaminato, il sistema BESS svolge una funzione di immagazzinamento e successivo rilascio dell’energia, senza produrla. L’Agenzia rileva quindi che, sebbene sia funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico, costituisce un’infrastruttura tecnicamente distinta da quest’ultimo. Inoltre, l’impianto di produzione è già in esercizio ed è in grado di generare energia elettrica anche senza l’accumulatore, che non può pertanto essere qualificato come componente destinato alla sua realizzazione né come ampliamento o nuova costruzione parziale.

L’Agenzia ritiene dunque che la cessione del sistema di accumulo non possa beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10%, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% prospettata dal fornitore.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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