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Lunedì 06/07/2026
a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Scadenza IMU 2026 e ravvedimento operoso



Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.


Si ricorda che, contrariamente al passato, il ravvedimento operoso per i tributi locali è applicabile anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (fino ai termini di prescrizione o alla notifica di un atto di accertamento da parte del Comune).

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 25% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,60% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:
  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.


L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.


Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

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